Salta al contenuto
28 Maggio 2026

Come la normativa anti-greenwashing rivoluziona i claim sui gadget promozionali

Dal 27 settembre 2026 la legge obbliga a documentare con certificazioni ogni dichiarazione «green» sui gadget promozionali, con controlli dell'AGCM e multe fino a 10 milioni di euro

Come la normativa anti-greenwashing rivoluziona i claim sui gadget promozionali

La gestione dei messaggi ambientali sui prodotti aziendali subisce una trasformazione significativa: a partire dal 27 settembre 2026 la normativa italiana che recepisce la Direttiva UE 2026/825, pubblicata il 9 marzo 2026, impone requisiti stringenti sui cosiddetti claim «green». Questo intervento riguarda in modo specifico i gadget promozionali — borracce, shopper, penne, taccuini, zaini e altri oggetti brandizzati — per i quali non sarà più sufficiente un generico richiamo alla sostenibilità.

Cosa impone la legge e quali termini sono soggetti a prova

La norma stabilisce che qualsiasi dicitura come “green”, “eco”, “sostenibile” o “carbon neutral” deve essere accompagnata da elementi dimostrabili: certificazioni riconosciute, documenti tecnici e dati tracciabili. In pratica, la comunicazione non potrà più poggiare su affermazioni vaghe o su simboli evocativi privi di riscontro. Anche le stampe sui prodotti, le indicazioni sulle confezioni e le voci dei cataloghi saranno soggette a verifica, perché la norma considera ingannevole qualsiasi messaggio ambientale non supportato da prove oggettive.

Termini vietati senza prove

Non è più ammesso utilizzare aggettivi generici senza comprovare le ragioni che li giustificano. Per esempio, definire una penna come eco o un taccuino come sostenibile richiede evidenze specifiche rispetto alla provenienza dei materiali, ai processi produttivi o alla compensazione delle emissioni. L’obbligo interessa sia le indicazioni verbali sia l’uso di loghi o icone che richiamano la tutela ambientale.

Il ruolo dell’Autorità e le sanzioni

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) avrà poteri rafforzati per verificare il rispetto della normativa: potrà avviare accertamenti, richiedere la documentazione tecnica e adottare provvedimenti. Nei casi più gravi di greenwashing senza prove certificate la legge prevede sanzioni fino a 10 milioni di euro. Questa previsione mira a trasformare la sostenibilità da mera leva comunicativa in un obbligo normativo concreto e verificabile.

Tipi di controlli previsti

Le attività ispettive possono includere l’analisi dei certificati forniti, la tracciabilità delle materie prime, la verifica dei processi produttivi e la congruenza tra claim e prove documentali. In mancanza di elementi validi l’AGCM potrà intervenire con provvedimenti amministrativi e sanzionatori, oltre ad obbligare alla rettifica delle comunicazioni pubblicitarie ingannevoli.

Consigli pratici per le aziende del settore gadget

Le imprese che operano nel settore dei gadget promozionali dovranno ripensare le proprie pratiche commerciali. Sarà fondamentale selezionare fornitori in grado di garantire tracciabilità dei materiali e di rilasciare certificazioni riconosciute. Non basterà più affermare che un prodotto contiene materiale riciclato: è necessario poter dimostrare l’origine e il percorso del materiale, con documentazione che colleghi il claim alla realtà produttiva.

Passaggi operativi consigliati

Tra le azioni concrete suggerite per adeguarsi: mappare la filiera dei fornitori, richiedere certificati originali e verificabili, aggiornare i cataloghi e le etichette con riferimenti precisi alle certificazioni, e impostare un archivio documentale per rispondere rapidamente alle richieste di controllo. Investire in compliance può prevenire multe e tutelare la reputazione del marchio.

Le certificazioni chiave e quando servono

Alcune certificazioni assumono un ruolo centrale nel nuovo quadro normativo. Per esempio, per prodotti a base di legno o bambù la certificazione FSC attesta la provenienza responsabile della materia prima; per tessili in cotone il GOTS certifica il rispetto di standard ambientali e sociali lungo l’intera filiera; per plastiche riciclate la certificazione RPET documenta l’origine del materiale recuperato. L’utilizzo di queste certificazioni consente di supportare in modo solido i claim ambientali.

In conclusione, dal 27 settembre 2026 la comunicazione ambientale sui gadget aziendali dovrà essere sostenuta da prove concrete e documentabili. Per le imprese questo significa rivedere contratti, strumenti di marketing e sistemi di controllo qualità, con l’obiettivo di garantire che ogni affermazione relativa alla sostenibilità sia verificabile e trasparente.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.