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29 Giugno 2026

Piano casa nazionale 2026: quali risorse, chi beneficia e le tensioni territoriali

Il Piano casa 2026 prevede un programma da 970 milioni per la riqualificazione Erp, nuovi fondi di garanzia per morosità incolpevole, risorse per studenti fuori sede e un Fondo Housing Coesione da 100 milioni, ma la norma suscita critiche di Regioni e consigli comunali sulla perdita di autonomia nella gestione del patrimonio

Piano casa nazionale 2026: quali risorse, chi beneficia e le tensioni territoriali

Il Parlamento ha concluso l’esame del provvedimento noto come Piano casa formalizzato nel decreto legge 7 maggio 2026, n. 66 che è passato alla Camera e il cui testo è stato trasmesso al Senato il 23/06/2026 per la conversione definitiva entro il 6 luglio 2026. L’intervento contiene misure finanziarie e normative pensate per aumentare l’offerta di alloggi a prezzi accessibili, migliorare la manutenzione del patrimonio pubblico e introdurre strumenti di tutela economica per categorie vulnerabili.

Le misure principali si sviluppano su tre direttrici: un programma straordinario di intervento sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) nuovi strumenti di garanzia per inquilini in difficoltà economica e la promozione di progetti di edilizia integrata con vincoli di destinazione d’uso. A queste disposizioni si affiancano regole sull’alienazione degli alloggi e l’estensione del diritto di opzione per gli assegnatari idonei.

Programma straordinario nazionale per il patrimonio Erp e opzione di acquisto

L’articolo 2 istituisce un programma straordinario per il recupero e la manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, finanziato con 970 milioni di euro per il periodo 2026-2030. La dotazione annuale prevista parte da 116 milioni nel 2026 e può arrivare fino a 230 milioni nel 2030; la gestione operativa è affidata tramite convenzione a Invitalia S.p.A. come soggetto gestore. Questi interventi mirano a ristrutturare gli alloggi esistenti e a sostenere progetti di riqualificazione per rendere disponibili abitazioni più sicure e efficienti.

Riscatto degli alloggi per gli assegnatari

Sul fronte dell’accesso alla proprietà, l’articolo 5 impegna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con il MEF e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, a emanare entro sessanta giorni dalla conversione un decreto interministeriale che disciplini le procedure di alienazione degli alloggi Erp. Agli assegnatari non morosi e non già proprietari è riconosciuto il diritto di opzione per l’acquisto dell’alloggio occupato.

Fondi di garanzia, tutele specifiche e risorse per studenti

L’articolo 4 crea un Fondo di garanzia per la morosità incolpevole dotato di 22 milioni per il 2026 e 2 milioni per il 2027, volto a coprire il rischio di insolvenza degli inquilini Erp per cause indipendenti dalla loro volontà; nei limiti delle somme, il Fondo può surrogarsi nei diritti del locatore. In sede di conversione parlamentare sono stati inoltre introdotti ampliamenti delle tutele.

Estensione a disabilità grave e contributi per studenti

L’articolo 4-bis estende la priorità del Fondo anche alle persone con disabilità permanente grave accertata ai sensi della legge n. 104/1992 e ai nuclei con conviventi disabili: la garanzia copre il 50% della quota capitale, elevabile all’80% per ISEE fino a 40.000 euro annui, con un incremento dei fondi di 6 milioni nel 2026 e 8 milioni nel 2027. Inoltre, l’articolo 4-ter destina 8,5 milioni al 2026 per contributi alle spese di locazione degli studenti universitari fuori sede rafforzando le misure di sostegno al diritto allo studio.

Edilizia integrata, Fondo Housing Coesione e snellimento procedurale

L’articolo 9 promuove programmi di edilizia integrata rivolti a nuclei con ISEE superiore ai limiti Erp ma esclusi dal mercato libero per carenza di offerta. La norma impone che almeno il 70% dell’investimento riguardi unità convenzionate, con prezzi e canoni calmierati di almeno il 33% rispetto alle quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate e un vincolo di destinazione d’uso non inferiore a 30 anni. Soggetti privati possono presentare proposte purché dimostrino capacità finanziaria ed esperienza, pena la nullità del contratto.

Fondo Housing Coesione e iter autorizzativi

L’articolo 7 istituisce il Fondo Housing Coesione gestito da INVIMIT SGR S.p.A., con una dotazione iniziale di 100 milioni a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2026-2027, aperto all’adesione di Regioni, Province autonome e amministrazioni centrali. L’articolo 8 introduce inoltre procedure di conferenza di servizi semplificate con termini certi di 30-40 giorni, il vincolo trentennale di destinazione d’uso trascritto nei registri immobiliari e la dichiarazione automatica di pubblica utilità per interventi inseriti in programmi di rigenerazione urbana.

Pur mirate ad ampliare l’offerta abitativa e a introdurre strumenti di sostegno, le norme hanno suscitato critiche a livello regionale e locale: alcune Giunte regionali hanno espresso riserve sul possibile ridimensionamento delle competenze territoriali in materia di pianificazione e sulla delega di poteri a strutture commissariali, mentre consigli comunali hanno dibattuto la questione della vendita di immobili pubblici per finanziare interventi. Il confronto istituzionale proseguirà durante l’iter di conversione al Senato e nella fase di attuazione degli interventi.

Autore

Emanuele Tassinari

Emanuele Tassinari, restauratore torinese, trasformò il recupero di un portone settecentesco in un caso-studio pubblicato: in redazione guida le rubriche sul restauro e le tecniche tradizionali. Tiene un diario tecnico con annotazioni sulle finiture storiche che usa come riferimento in ogni servizio.