Ritenuta 8% sui bonifici per lavori edili: guida pratica per contribuente e impresa

Breve guida sulla ritenuta bancaria del 8% per interventi edilizi ed energetici: quando si applica, come si calcola la base imponibile e quali dati inserire nel bonifico

La normativa che regola le detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione e per interventi di risparmio energetico prevede un meccanismo pratico che coinvolge banche e uffici postali: al momento dell’accredito del pagamento tramite bonifico, viene applicata una ritenuta d’acconto a favore dell’impresa che ha eseguito i lavori. Questo articolo spiega in termini semplici quando si applica la ritenuta, come viene calcolata la base imponibile e quali informazioni devono comparire nel bonifico per consentire l’accesso alle agevolazioni.

Le regole che seguono derivano dalle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2015 (L.190/2014) e dalle disposizioni dell’art. 25 del D.L. 78/2010, integrate dalle indicazioni della Circolare n.40/E del 2010 dell’Agenzia delle Entrate. È importante distinguere i casi in cui la ritenuta è dovuta da quelli in cui il pagamento non rientra nelle agevolazioni fiscali.

Come funziona la ritenuta sui bonifici

In presenza di pagamenti effettuati per lavori che danno diritto a detrazioni fiscali, le banche e Poste Italiane Spa trattengono, all’atto dell’accredito, una percentuale a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal beneficiario della prestazione. Con la modifica introdotta dalla Legge di stabilità 2015, l’aliquota della ritenuta è stata fissata all’8% a decorrere dal 1° gennaio 2015. Questo importo è versato dall’intermediario fiscale e rappresenta un anticipo delle imposte dell’impresa che ha eseguito i lavori; il committente riceve la fattura e corrisponde il prezzo al netto della ritenuta.

Carattere e funzione della ritenuta

La ritenuta ha una funzione pratica: semplifica il sistema di riscossione fiscale trasferendo all’intermediario l’onere di trattenere e versare una quota dell’imposta. È bene ricordare che si tratta di un acconto, quindi l’importo definitivo dovrà risultare dalla dichiarazione dei redditi dell’impresa beneficiaria. Le procedure operative sono gestite dalla banca o dall’ufficio postale al momento dell’accredito del pagamento con bonifico predisposto dal contribuente.

Quali interventi sono soggetti alla ritenuta

L’obbligo della ritenuta si applica esclusivamente ai pagamenti effettuati per lavori che danno diritto alle agevolazioni fiscali previste per la ristrutturazione del patrimonio edilizio e per gli interventi di riqualificazione energetica. In particolare rientrano le spese individuate dall’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (lavori di recupero del patrimonio edilizio) e le spese per risparmio energetico indicate dall’art. 1, commi 344 e ss della L.296/2006. Se l’intervento non è agevolato, non sussiste l’obbligo della ritenuta.

Esempi di interventi inclusi

Tra gli esempi più comuni si annoverano la ristrutturazione straordinaria di unità abitative, i lavori di restauro e risanamento conservativo, la manutenzione delle parti comuni di condomini e gli interventi per la riqualificazione energetica come l’installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e l’isolamento dell’involucro. Tutti questi lavori, se agevolati, implicano il versamento con bonifico che può essere soggetto alla trattenuta in parola.

Come compilare il bonifico e calcolare la ritenuta

Per fruire delle detrazioni fiscali è obbligatorio utilizzare un bonifico che riporti determinate informazioni: la causale del pagamento con il riferimento normativo (ad esempio il richiamo all’articolo 16-bis del TUIR per le ristrutturazioni), il codice fiscale del soggetto che intende beneficiare della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del pagamento. Se più persone sostengono la spesa e intendono detrarla, il bonifico deve riportare tutti i relativi codici fiscali.

Calcolo della base imponibile

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.40/E del 2010 specifica che la ritenuta non deve essere applicata sull’IVA per non alterarne la neutralità. Poiché l’intermediario che trattiene la somma non è in grado di conoscere l’ammontare dell’IVA contenuta nel bonifico, per semplicità operativa si assume che l’IVA sia applicata all’aliquota più alta vigente. Pertanto, per ottenere la base su cui calcolare l’8%, si sottrae dall’importo totale l’IVA con aliquota del 22% e si applica l’8% sul risultato.

Riferimenti normativi essenziali

Le regole principali sono contenute nell’art. 25 del D.L. 78/2010, così come modificato dall’art. 1, comma 657 della L.190/2014 che ha elevato l’aliquota al 8%. La Circolare n.40/E del 2010 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti operativi in merito alla determinazione della base imponibile e all’esclusione dell’IVA dal calcolo della ritenuta. Conservare documentazione e bonifici correttamente compilati è fondamentale per poter esercitare il diritto alle detrazioni.

Scritto da Fabio Rinaldi

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