Dal 3 agosto 2026, il panorama delle ristrutturazioni subirà un cambiamento significativo. Nuove normative imporranno l’integrazione di fonti energetiche rinnovabili in una vasta gamma di interventi edilizi. Questo cambiamento è parte di un percorso avviato con il decreto legislativo 8, n. 199 e successivamente modificato dal decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5 che recepisce la direttiva europea RED III.
L’obiettivo è spingere verso edifici più efficienti dal punto di vista energetico, in linea con gli obiettivi europei sulla riduzione delle emissioni. La nuova disciplina si applica a interventi che incidono sull’involucro dell’edificio come facciate, coperture e isolamento, ma anche agli interventi sugli impianti termici.
Cosa cambia dal 3 agosto 2026
Il decreto legislativo 5/2026 è entrato in vigore il 4 febbraio 2026, ma le nuove disposizioni diventano operative dopo 180 giorni.
La modifica principale riguarda l’ampliamento degli interventi soggetti all’obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili. In passato, la normativa era maggiormente concentrata sulle nuove costruzioni e sulle ristrutturazioni considerate rilevanti. Con le nuove regole, il campo di applicazione si estende anche a una parte più ampia degli edifici esistenti.
Interventi interessati e percentuali di copertura
Dal 3 agosto 2026, il progettista dovrà verificare la presenza dell’obbligo FER già nella fase di progettazione dell’intervento. Tra gli interventi coinvolti rientrano le ristrutturazioni importanti di primo livello, cioè quelle che interessano una parte significativa dell’involucro edilizio e prevedono anche interventi sugli impianti. In questi casi, la quota di energia da coprire con fonti rinnovabili sarà pari al 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e al 40% della somma dei consumi per acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva.
Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, invece, la percentuale prevista per la climatizzazione invernale ed estiva sarà del 15%. La novità più rilevante riguarda anche la ristrutturazione dell’impianto termico. Anche senza lavori sull’involucro dell’edificio, la sostituzione o il rifacimento dell’impianto potrà comportare l’obbligo di coprire con fonti rinnovabili il 15% dei consumi destinati al riscaldamento e al raffrescamento, sempre quando l’intervento sia concretamente realizzabile.
Fotovoltaico e altre soluzioni rinnovabili
L’integrazione delle fonti rinnovabili può avvenire attraverso diverse soluzioni tecniche, tra cui gli impianti fotovoltaici. Tuttavia, la normativa stabilisce alcuni limiti sulle modalità di installazione. Gli impianti devono essere collocati all’interno dell’edificio, sulla copertura o nelle relative pertinenze. Il fotovoltaico installato a terra, salvo casi specifici, non contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo previsto dalla normativa.
Per i tetti inclinati, i pannelli devono essere aderenti o integrati nella superficie della copertura, mantenendo la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Sui tetti piani sono previsti specifici limiti legati all’altezza rispetto alla copertura o alla presenza di eventuali parapetti.
Se l’integrazione delle rinnovabili non è tecnicamente o economicamente fattibile, il progettista dovrà spiegare le ragioni nella relazione tecnica prevista dalla normativa sul rendimento energetico degli edifici. La relazione dovrà indicare le soluzioni valutate e motivare perché non possono essere applicate. Quando invece la relazione tecnica non è richiesta, l’impossibilità dovrà essere comunicata e documentata direttamente al Comune.
Uno degli aspetti più importanti della nuova disciplina riguarda le conseguenze in caso di mancato rispetto delle prescrizioni. L’articolo 26 del decreto legislativo 199/2026 stabilisce infatti che l’inosservanza dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili può comportare il diniego del rilascio del titolo edilizio. Questo significa che la verifica energetica non sarà un semplice adempimento successivo, ma diventerà un elemento necessario per ottenere l’autorizzazione a realizzare i lavori.
La principale conseguenza pratica della nuova normativa è che la valutazione energetica dovrà essere anticipata. Prima di presentare la pratica edilizia sarà quindi necessario verificare se l’intervento rientra tra quelli soggetti agli obblighi sulle fonti rinnovabili. Per i proprietari che intendono ristrutturare casa dal 3 agosto 2026, questo significa programmare i lavori con maggiore attenzione, considerando non solo gli aspetti edilizi ed economici dell’intervento, ma anche quelli legati all’efficienza energetica.



