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18 Maggio 2026

Immobile in usufrutto e detrazioni: chi dichiara e chi detrae

Breve guida per capire chi deve inserire l'immobile nella dichiarazione 2026 e chi può portare in detrazione spese legate a superbonus, ecobonus e sismabonus

Immobile in usufrutto e detrazioni: chi dichiara e chi detrae

La compilazione della dichiarazione dei redditi può essere fonte di dubbi quando sull’immobile gravano diritti diversi come l’usufrutto e la nuda proprietà. Nel contesto della dichiarazione dei redditi 2026 relativa all’anno d’imposta 2026, è utile chiarire chi deve indicare l’immobile nei modelli fiscali e come si comportano le detrazioni per interventi come superbonus, ecobonus, sismabonus e le classiche detrazioni per ristrutturazioni. Questo testo riordina le regole pratiche per evitare errori nella compilazione del modello 730 e del modello Redditi PF e per comprendere a chi spettano le agevolazioni quando i pagamenti sono sostenuti da soggetti diversi dal proprietario.

In linea generale la proprietà dell’immobile va riportata dal soggetto che detiene il diritto di godimento: l’usufruttuario è tenuto a indicare l’immobile nel quadro B del modello 730 e nel quadro RB del modello RedditiPF. Parallelamente, il nudo proprietario non deve dichiarare il reddito fondiario relativo all’immobile, anche se è lui a pagare le spese di ristrutturazione o efficientamento. È quindi fondamentale distinguere tra chi dichiara l’immobile e chi, invece, può fruire delle detrazioni fiscali applicabili alle spese sostenute.

Indicazione dell’immobile in dichiarazione

La regola pratica è semplice: l’immobile va indicato dal soggetto che detiene il diritto reale di godimento, cioè dall’usufruttuario. Questa indicazione interessa i quadri fiscali dedicati ai redditi fondiari e consente all’amministrazione finanziaria di associare il cespite al soggetto che ne trae beneficio economico. Anche se il nudo proprietario sostiene materialmente le spese per i lavori, la titolarità del cespite rimane dell’usufruttuario per fini dichiarativi. Di conseguenza, nella pratica fiscale si registra una separazione tra titolarità dell’immobile e sostenimento delle spese, che comporta obblighi diversi in sede di compilazione dei modelli fiscali.

Casi pratici ed eccezioni

Nella pratica possono nascere situazioni concrete in cui chi paga non è chi dichiara: ad esempio il nudo proprietario che finanzia i lavori, il coinquilino o il convivente che sostiene le spese, oppure l’inquilino che effettua interventi con accordo contrattuale. In tutti questi casi è possibile che chi ha pagato ottenga la detrazione a patto che sia intestatario delle fatture e del bonifico con cui sono avvenuti i pagamenti. Il documento fiscale assume così un ruolo chiave: senza prova di pagamento e fatturazione corretta la detrazione non può essere riconosciuta, indipendentemente da chi risulti proprietario dell’immobile nella dichiarazione.

Chi può beneficiare delle detrazioni

Le agevolazioni per interventi edili e di efficientamento non sono riservate esclusivamente al proprietario dell’immobile. Hanno diritto alla detrazione, se sostengono le spese e sono intestatari dei pagamenti, il proprietario o il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento come usufrutto, uso, abitazione o superficie, nonché l’inquilino e il comodatario. Sono inclusi anche i soci di cooperative divise e indivise, i soci delle società semplici e gli imprenditori individuali per gli immobili non strumentali o non classificati come merce. Va sottolineato che le agevolazioni citate comprendono il superbonus, l’ecobonus, il sismabonus e le detrazioni ordinarie per le ristrutturazioni.

Altri soggetti ammessi e condizioni

In aggiunta, possono usufruire delle detrazioni anche alcuni familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile — come il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado — e il componente dell’unione civile, oltre al coniuge separato assegnatario dell’immobile. È prevista anche la possibilità per il convivente more uxorio di beneficiare delle detrazioni per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016. In tutte queste ipotesi permangono requisiti formali: le spese devono essere effettivamente sostenute, le fatture e i bonifici devono essere intestati al soggetto che chiede la detrazione e, salvo altre condizioni, le abilitazioni comunali possono restare intestate al proprietario dell’immobile.

Trasferimento delle quote e comportamenti consigliati

Un punto operativo importante riguarda la vendita dell’immobile su cui sono stati eseguiti i lavori: se la vendita è accompagnata dalla costituzione dell’usufrutto, le quote di detrazione non godute dal venditore passano al nudo proprietario, dal momento che a quest’ultimo viene trasferita la titolarità del bene. Per evitare errori pratici è consigliabile conservare tutta la documentazione di pagamento e le autorizzazioni comunali, verificare l’intestazione delle fatture e, in caso di dubbio, avvalersi di un professionista per la corretta imputazione delle detrazioni in sede di compilazione del modello 730 o del modello RedditiPF. Una gestione attenta riduce il rischio di contestazioni e assicura che le agevolazioni vengano attribuite al soggetto effettivamente titolato.

Autore

Martina Marchesi

Martina Marchesi ha guidato la squadra che ha coperto il piano urbanistico di Firenze, sostenendo una linea editoriale basata sull'analisi documentale. Vicedirettrice, porta un dettaglio personale riconoscibile: una mappa manoscritta dei rioni fiorentini nella sua agenda.