Affitto d’azienda o locazione commerciale: chi paga le riparazioni straordinarie

Breve sintesi per orientarsi tra affitto d'azienda e locazione e comprendere quando le riparazioni sono a carico dell'affittuario o del locatore

Per affrontare il dubbio su chi debba sostenere la spesa per la sostituzione del manto erboso è necessario prima definire la natura giuridica dell’accordo tra le parti. In diritto civile la qualificazione del rapporto determina il criterio di ripartizione degli oneri: in particolare è utile confrontare l’assetto previsto per la locazione di immobile non abitativo con quello previsto per l’affitto d’azienda. In questa sede adotteremo un approccio operativo, indicando le norme di riferimento e alcuni orientamenti giurisprudenziali che aiutano a riconoscere quando si ha a che fare con una semplice consegna di locali o con una universitas aziendale dotata di autonomia economica.

Norme rilevanti e principio di base

Le regole essenziali si ricavano dalla distinzione normativa fra art. 1576 c.c. e art. 1621 c.c., oltre alle previsioni specifiche sull’affitto di cosa produttiva contenute nell’art. 1615 c.c.. In sintesi: per la locazione di immobile non abitativo l’obbligo generale di eseguire le riparazioni necessarie ricade sul locatore, salvo che si tratti di interventi di piccola manutenzione a carico del conduttore; al contrario, nell’ambito dell’affitto d’azienda può spettare all’affittuario l’onere di mantenere la cosa nelle condizioni produttive iniziali. È quindi cruciale stabilire se il contratto trasferisca anche la gestione organica dell’attività o solo il godimento dei locali, perché da ciò dipende il riferimento normativo applicabile.

Qualificazione: locazione o affitto d’azienda?

Per capire se siamo in presenza di affitto d’azienda occorre verificare l’esistenza di una universitas, cioè un insieme di elementi organizzati in grado di esercitare un’attività economica autonoma, come prevede l’art. 2555 c.c.. I criteri utili comprendono la volontà comune delle parti, la complessiva funzionalità produttiva del complesso ceduto e il grado di integrazione tra beni immobili, arredi e strumenti. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 10/06/1987, n. 5068) sottolinea l’importanza dell’analisi concreta degli elementi trasferiti: un centro sportivo costituito da più immobili e servizi accessori può più facilmente essere valutato come azienda piuttosto che come semplice somma di locali.

Conseguenze sulla ripartizione delle spese

La qualificazione ha effetti immediati sul riparto degli oneri di manutenzione: se si tratta di locazione non abitativa, a norma dell’art. 1576 c.c. il locatore risponde delle riparazioni necessarie, mentre il conduttore sopporta soltanto la piccola manutenzione. Se, invece, il fenomeno giuridico è configurato come affitto d’azienda, l’affittuario assume l’obbligo di conservare la cosa nelle condizioni idonee alla produzione del reddito e quindi di sostenere le spese necessarie alla conservazione della sua capacità produttiva. Su questo punto la Corte ha chiarito in modo recente che l’affittuario di azienda deve provvedere alla conservazione in tutte le sue componenti (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. 18/09/2026, n. 19632).

Interpretazioni giurisprudenziali e confini

La linea di demarcazione non è sempre netta: la dottrina e la giurisprudenza indicano che rileva anche il ruolo degli elementi esclusi dal contratto (per esempio gli arredi) e la funzione prevalente dell’immobile rispetto ad altri beni (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 06/11/2001, n. 13689). È infatti possibile che, pur essendo ceduti più locali, la mancanza di una organizzazione produttiva sufficiente porti a ritenere sussistente una normale locazione. In queste valutazioni assume peso la comune intenzione delle parti e la concreta organizzazione del centro sportivo, nonché le clausole contrattuali che escludono o includono elementi strumentali.

Il caso pratico: sostituzione del manto erboso

Applicando i principi al caso concreto, la sostituzione del manto erboso di un campo da tennis o da calcetto va analizzata in funzione della destinazione economica dell’impianto: se l’elemento è necessario per mantenere l’attitudine produttiva del centro sportivo e il contratto configura un affitto d’azienda, tale intervento rientra nella manutenzione a carico dell’affittuario. Se invece il rapporto è qualificato come locazione di immobili, la spesa per un intervento non riconducibile alla piccola manutenzione ricadrebbe sul locatore, secondo l’art. 1576 c.c.. In mancanza di un chiaro accordo contrattuale, la questione rimane quindi eminentemente interpretativa e potrebbe richiedere l’intervento del giudice.

In conclusione, prima di procedere con lavori importanti è consigliabile verificare la qualificazione contrattuale e, ove possibile, prevedere clausole esplicite che assegnino le responsabilità per gli interventi straordinari. Un’analisi attenta del testo contrattuale, dell’elenco dei beni compresi nella consegna e delle finalità economiche del complesso consente di anticipare il rischio di contenziosi e di distribuire correttamente gli oneri tra locatore e affittuario.

Scritto da AiAdhubMedia

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